Distanze in edilizia: le regole per la ristrutturazione edilizia con soprelevazione
Consiglio di Stato: per le costruzioni ubicate in zone omogenee differenti, va applicata la disciplina inerente alla zona omogenea in cui si colloca l’edificio sul quale vanno compiuti i lavori edili autorizzati con il permesso di costruire.
Una ristrutturazione edilizia con creazione di nuovi volumi tramite sopraelevazione sottostà alle regole ex art.9 DM 1444/1968 in materia di distanze tra costruzioni, anche se l’edificio che si va a ‘penalizzare’ ricade in una zona pomogenea differente da quella dove ricade l’intervento di ristrutturazione.
Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza 6086/2022 dello scorso 18 luglio, con la quale è stato respinto il ricorso di un comune contro il Tar Molise che aveva accolto un ricorso di alcuni privati cittadini per la sospensione di alcuni lavori edilizi nell’edificio a loro adiacente, con illegittimità del permesso di costruire rilasciato dal comune a causa del non rispetto della distanza di 10 metri.
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Estratto dall’articolo di Ingenio-web.it
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